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Parlamento

Tutto quello che c'è da sapere sul parlamento, cos'è e come funziona il bicameralismo perfetto di Camera e Senato

Come funziona il Parlamento in Italia

di Marta Ruggiero

Il parlamento ha il potere di legiferare. È composto da Camera dei Deputati e Senato, in un’organizzazione di bicameralismo perfetto: entrambe le Camere hanno le stesse funzioni, seppur le esercitino separatamente.

Dal 2020 i deputati sono 400 e i senatori 200, prima della riforma sono rispettivamente 630 e 315. I primi vengono eletti da tutti i cittadini maggiorenni, e quindi aventi diritto al voto. Per potere eleggere i senatori, invece, bisogna avere almeno 25 anni, mentre per poter concorrere alle elezioni del Senato almeno 40.

Inoltre ci sono i senatori a vita: lo sono gli ex presidenti della Repubblica e fino a cinque cittadini a cui vengono riconosciuti dalla prima carica dello Stato altissimi meriti sociali, scientifici e letterari.

Parlamento, durata del mandato e organizzazione

Il mandato di Camera e Senato, che compongono il parlamento, è di cinque anni (corrisponde a quello del Governo). È prevista una proroga in caso di guerra oppure si può sciogliere anticipatamente per volere del presidente della Repubblica, previa consultazione dei rispettivi presidenti.

Le Camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere, così da evitare un cosiddetto vuoto legislativo, questa deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle elezioni. Queste ultime, invece, devono essere indette entro 70 giorni dalla fine della legislatura.

A stabilire l’organizzazione interna del Parlamento sono la Costituzione e i regolamenti parlamentari. Organi imprescindibili sono il presidente, l’ufficio di presidenza e le commissioni permanenti. Questi sono affiancati dai gruppi parlamentari (proiezioni dei partiti), dalle giunte (con funzioni tecniche) e dalla conferenza dei capigruppo (che fissa il calendario dei lavori).

L'ufficio di presidenza della Camera e il consiglio di presidenza del Senato rappresentano tutti i gruppi parlamentari. Hanno compiti amministrativi e compiti che riguardano la disciplina interna e l'organizzazione.

Secondo il principio di rappresentatività e quello di sovranità popolare, le sedute dell’assemblea sono pubbliche. Il verbale è riservato, ma viene letto all’inizio della seduta successiva il processo verbale di ogni riunione.

Prerogative del Parlamento

Rispetto agli altri poteri dello Stato, il Parlamento gode di determinate prerogative per conservare la propria autonomia. Nella fattispecie ha:

  • Autonomia regolamentare;
  • Autonomia finanziaria;
  • Autonomia amministrativa.

Inoltre le sue sedi sono inviolabili. Le forze dell’ordine possono accedere solo su decisione dei senatori e dei deputati questori e mai armati.

Lo status parlamentare è regolato dagli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione. Secondo il primo, "ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.

In base al secondo, invece, “ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, il cui rispetto non può essere sindacato in termini giuridici, politici, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione.

L’articolo 68 prescrive che “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni” e che “senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. Infine, secondo l'articolo 69, “i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge”.

Le funzioni del parlamento

Alle Camere del Parlamento spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.

Il bicameralismo perfetto nasce per far sì che il Senato sia una “camera di raffreddamento” (anche per questo c’è una limitazione anagrafica per l’elettorato passivo e attivo e sono previsti dei senatori a vita non elettivi).

I parlamentari possono presentare un progetto di legge, che verrà discusso dalla commissione competente per materia. Una volta approvato il testo, questo passa alla Camera dei Deputati, che lo analizzerà, eventualmente lo modificherà e lo approverà. Dopodiché è il turno del Senato, che può confermare o meno il lavoro dei deputati. La legge viene approvata solo se entrambi i rami del parlamento approvano lo stesso testo, altrimenti si mette in atto il sistema della navetta (passaggio da una Camera all’altra) fino a un accordo (o all’accantonamento).

Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, verrà trasmesso al presidente della Repubblica per la promulgazione, a meno che non decida di rimandarlo alle Camere con un messaggio motivato per un’altra deliberazione. Se il parlamento stabilisce che il testo va bene, però, la prima carica dello Stato ha l’obbligo di promulgarlo.

Successivamente la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale e entra in vigore dopo la vacatio legis (un periodo di 15 giorni in cui i cittadini ne prendono visione).

Più complessa è la procedura legislativa costituzionale. Si articola in due fasi: la prima in cui le Camere procedono a una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera, se entrambe raggiungono la maggioranza relativa la revisione viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione.

Se invece si raggiunge soltanto la maggioranza assoluta, 1/5 dei componenti di ciascuna camera, cinque consigli regionali e mila elettori possono richiedere il parere dei cittadini attraverso il referendum costituzionale (che può essere esercitato nei tre mesi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Parlamento, funzione di controllo

La funzione di controllo del parlamento viene esercitata attraverso interpellanze e interrogazioni. Le interrogazioni sono domande scritte dove si chiede al Governo la veridicità di un determinato fatto, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti. La risposta (scritta oppure orale) può arrivare dal ministro competente per argomento, dal presidente del Consiglio o da un sottosegretario durante l'assemblea. L'interrogante può replicare per dire se è soddisfatto o meno.

Nelle interpellanze il fatto è dato per noto, si chiedono i motivi della condotta del Governo e le intenzioni future, il tutto deve essere messo nero su bianco. Se l'interpellante non è soddisfatto, può presentare una mozione e promuovere una discussione.

La funzione di indirizzo politico

Si concretizza nel rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, che si sviluppa attraverso la mozione di fiducia, la questione di fiducia e la mozione di sfiducia (che può essere indirizzata a tutto l’Esecutivo o al singolo ministro. Altri strumenti sono le mozioni, le risoluzioni, gli ordini del giorno.

Nella sessione di bilancio - durante la quale si approva il DPEF del documento di programmazione economica e finanziaria, la legge finanziaria e i bilanci – si dimostra l’integrazione fra le diverse funzioni del parlamento.

Parlamento, funzione d’inchiesta

Secondo l'articolo 82 della Costituzione, per esercitare il principio di sovranità popolare, “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi”.

Il parlamento in seduta comune

Il parlamento si riunisce in seduta comune solo nei casi stabiliti dalla Costituzione, nella sede della Camera dei Deputati (Montecitorio). L’assemblea è presieduta dal presidente della Camera e i parlamentari possono darsi norme regolamentari autonome. Tale eventualità di presenta:

  • Con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, per l'elezione del presidente della Repubblica;
  • Per assistere al giuramento della prima carica dello Stato;
  • Per eleggere otto membri del Consiglio superiore della magistratura;
  • Per la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica;
  • Per l'elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale;
  • Per compilare l’elenco di 45 cittadini, dai quali estrarne a sorte 16, che integreranno la Corte costituzionale nei giudizi d'accusa contro il presidente della Repubblica.

La convocazione straordinaria di ciascuna Camera, invece, può avvenire su iniziativa del proprio presidente, della prima carica dello Stato o da 1/3 dei suoi componenti. Quando ne viene convocata una, viene chiamata a riunirsi di diritto anche l’altra.

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