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Referendum

Tutto quello che c'è da sapere sui referendum: cosa dice la Costituzione e quanti ce ne sono in Italia

di Luca Bucceri

Cos’è il referendum e perché ha un ruolo così importante all’interno della Repubblica italiana? Gli italiani spesso sono chiamati al voto per questioni di “ordinaria amministrazione politica” come le elezioni politiche (per eleggere, per esempio, il Parlamento) o le amministrative e regionali per scegliere sindaco e governatore regionale, ma capita anche di essere coinvolti in scelte che, con un semplice voto, possono cambiare gli scenari in una certa materia.

In questo caso, infatti, si parla di referendum, importante istituto giuridico previsto dalla Costituzione che, dalla nascita della Repubblica, è stato utilizzato per ben 78 volte. Tra quelli validi e quelli no, in queste occasioni gli italiani sono stati chiamati a dire la loro e partecipare, per diritto, alla vita politica del Paese.

Ma nello specifico, cos’è e quanti tipi di referendum esistono in Italia?

Referendum, cos’è e cosa dice la Costituzione

Per cercare di capire meglio e addentrarci nella materia di voto, bisogna sottolineare che il referendum - insieme alla petizione e al disegno di legge di iniziativa popolare - è uno degli strumenti attraverso i quali è garantita la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica dell’Italia. Quest’ultima, come previsto dall’ex articolo 3 della Costituzione, è considerata un diritto inviolabile per gli italiani.

Nello specifico, all’interno della Costituzione italiana, si fa riferimento al referendum nell’articolo 75 che dà, in sommi capi, le linee guida per indirne uno. Si tratta di un istituto giuridico contemplato nella legge fondamentale dello Stato italiano.

Per poter richiedere un referendum, i cittadini devono raccogliere almeno 500.000 firme o può essere presentato da un quinto dei membri di una Camera o da 5 consigli regionali in base alla tipologia. Infatti il testo costituzionale prevede fondamentalmente tre tipologie di referendum abrogativo, consultivo e costituzionale che andremo ad analizzare in seguito.

Il primo referendum della storia della Costituzione, oltre quello del 1946 che fece nascere la Repubblica, è stato quello del 1974 sul divorzio, un abrogativo con vittoria del “no” che confermò la legge del 1970 che aveva introdotto la disciplina. L’ultimo referendum, in ordine di tempo, è invece quello dello scorso 12 giugno 2022 di tipo abrogativo che però, come spesso è accaduto nella storia, non ha raggiunto il quorum necessario per essere considerato valido.

Obiettivo quorum, cos’è

Prima di addentrarci sulle varie tipologie di referendum bisogna citare quello che, ai fini di validità del voto, è l’obiettivo che bisogna raggiungere. Parliamo del quorum, ovvero il numero di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida.

Ne esistono tre tipologie che però, in base al tipo di referendum, possono variare nel numero o addirittura nell’obbligatorietà del raggiungimento.

  • Il quorum strutturale o costitutivo indica il numero o la percentuale minimi di aventi diritto che debbono essere presenti a una riunione o partecipare a una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti. Corrisponde, in sostanza, al numero legale.
  • Il quorum funzionale o deliberativo indica il numero o la percentuale di voti a favore minimi da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta possa essere approvata.
  • Il quorum per opzione (per-option quorum) è una modalità alternativa di quorum che invece di porre un vincolo sul numero minimo di votanti complessivi, lo pone sul numero di votanti di almeno una delle due opzioni (favorevoli o contrari).

Il quorum, in Italia, è previsto per esempio per la validità del referendum abrogativo o per le elezioni del presidente della Repubblica, mentre non è previsto per il referendum costituzionale.

I referendum: l’abrogativo

Come abbiamo visto, una delle prime tipologie di referendum previste dalla Costituzione è quello abrogativo. Come lascia intendere lo stesso termine, derivante dal latino, si tratta di un referendum che propone all’elettorato "l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge". Questo tipo di referendum è previsto nell’articolo 75 della Costituzione.

L’iniziativa per indirlo è riservata ai cittadini (500 000 elettori) o alle Regioni (5 Consigli regionali). le richieste di referendum sono soggette a un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla legge n. 352/1970, al quale fa seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla legge cost. n. 1/1953.

Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie sono sottratte dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione dall'azione dell'istituto. La disposizione costituzionale cita espressamente "le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali". In più non è possibile abrogare mediante referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria e quindi abrogabili solo mediante il procedimento aggravato previsto dall'art. 138 della Costituzione.

Ogni testo di un quesito di referendum abrogativo inizia con “Volete voi che sia abrogato” al quale se si vota sì si è favorevoli all’abrogazione, col no invece si conferma quanto previsto dalla legge.

Per questo tipo di referendum, come detto, è necessario il raggiungimento del quorum fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto (50%+1).

I referendum: cos’è quello costituzionale

L’articolo 138 della Costituzione tratta poi del cosiddetto referendum costituzionale, ovvero la richiesta di revisione di una legge costituzionale. A differenza del primo tipo analizzato, quello costituzionale può essere richiesto da un quinto dei membri di una Camera, da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge contestata.

Il referendum costituzionale può essere richiesto dopo la seconda votazione da parte delle camere di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale. Le camere in seconda deliberazione devono raggiungere la maggioranza assoluta, cioè è necessario il voto favorevole del 50% più 1 dei componenti la Camera. Qualora si raggiunga, in entrambe le Camere, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni Camera non sarà possibile richiedere il referendum.

A differenza del referendum abrogativo, la tipologia di referendum costituzionale non prevede il raggiungimento del quorum elettorale pari ad almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto.

Il referendum consultivo

Con il referendum consultivo i governanti non sono vincolati al parere espresso dai cittadini: dipende da quale valore attribuiscono alla consultazione popolare. È stato utilizzato a livello nazionale una sola volta, nel 1989 per chiedere un parere riguardo il rafforzamento politico delle istituzioni europee. 

Al contrario, questo tipo di referendum è usato spesso a livello locale: i referendum provinciali e comunali sono sottoposti però alle normative, più o meno restrittive, stabilite dalle singole Amministrazioni nei propri Statuti e nei Regolamenti.

Gli altri referendum

Esistono poi altri tipi di referendum, non direttamente previsti dalla Costituzione ma che sempre più spesso vengono indetti a livello regionale o locale. 

Uno di questi, per esempio, è quello sulla modifica delle circoscrizioni territoriali. Ne esistono di due tipi:

  • il referendum che, in caso di voto favorevole, costituisce il presupposto di una legge costituzionale per le fusioni di più regioni o per la costituzione di una nuova regione (articolo 132 comma 1);
  • il referendum che, in caso di voto favorevole, costituisce il presupposto di una legge ordinaria che consente a una provincia o a un comune di staccarsi da una regione e aggregarsi a un'altra (articolo 132 comma 2).

Un altro tipo di referendum sono quelli regionali, comunali e provinciali:

  • Referendum regionale: è previsto dalla legge 352/1970 attraverso la quale può essere fatta richiesta di fusione tra regioni solo da tanti consigli comunali che rappresentino 1/3 della popolazione delle regioni interessate. Al voto, ovviamente, andranno solo i cittadini delle regioni interessate-
  • Referendum comunali e provinciali: sono stati introdotti nel 2000 attraverso l'art. 8 del Testo Unico Enti Locali, in seguito alla sottoscrizione da parte dell'Italia della Carta europea dell'autonomia locale del 1989. La possibilità di inserirli negli statuti è stata resa facoltativa, così come la scelta riguardo agli aspetti pratici: ad esempio se inserire il quorum di validità, quantificare il numero di firme necessario per indirlo, le materie referendabili (che comunque devono sempre riguardare materie di esclusiva competenza comunale), la possibilità di abbinarle alle elezioni europee e nazionali oppure quali tipi di referendum inserire.

Quanti referendum sono stati svolti in Italia

Come già detto, in Italia si sono svolti ben 78 referendum nazionali dal 1946 a oggi. Di questi 72 sono stati abrogativi, uno consultivo, quattro costituzionali e uno, forse il più importante per arrivare ai nostri giorni, istituzionale (quello del 1946 che portò all’istituzione della Repubblica).

Sui 78 tenutisi, soltanto 45 hanno raggiunto la validità, mentre 33 sono stati considerati non validi a causa del mancato raggiungimento del quorum richiesto dalla legge.

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