Il Senato è un organo del parlamento italiano. Insieme alla Camera dei Deputati, detiene il potere legislativo. I due rami fanno parte di un bicameralismo perfetto: anche se separatamente svolgono le stesse funzioni.
Con la riforma costituzionale del 1963 si stabilisce il numero dei senatori in 315. Dopo la riforma del 2001, sei sono in rappresentanza degli italiani all’estero, e nel 2020 il numero dei parlamentari scende a 200, di cui quattro eletti nella circoscrizione Estero. Fanno parte del Senato anche i senatori a vita: gli ex presidenti della Repubblica e fino a cinque nominati dalla prima carica dello Stato.
Il mandato elettorale coincide con quello del Governo: cinque anni. Fanno eccezione le dimissioni anticipate di un senatore e lo scioglimento anticipato delle Camere per volere del presidente della Repubblica, sentito il parere dei rispettivi presidenti.
Senato, sistema di elezione
La sede del Senato della Repubblica è a Roma, a Palazzo Madama. Senatori a vita esclusi, i 200 parlamentari vengono eletti a suffragio universale e diretto, dagli aventi diritto al voto che abbiano compiuto 25 anni di età. Si può concorrere alle elezioni solo dopo aver compiuto 40 anni.
L’elezione avviene su base regionale, in proporzione alla popolazione residente. In ogni caso viene riservato almeno un seggio alla Valle d’Aosta, due al Molise e almeno tre alle altre regioni d’Italia.
Fino al 1993 è in vigore la legge elettorale proporzionale di collegio (ciascuna regione è divisa in collegi uninominali, in cui concorre un solo candidato per lista). I seggi vengono assegnati alle liste in maniera proporzionale ai voti ricevuti.
Dal 1993 al 2005 c’è il sistema misto della legge Mattarella: tre quarti dei senatori sono eletti in collegi uninominali con il sistema maggioritario. I seggi restanti vengono suddivisi alle liste in base ai voti ricevuti nella circoscrizione, scorporando quelli dei vincitori di collegio.
Dal 2005 c’è il sistema proporzionale con premio di maggioranza, introdotto dalla legge Calderoli. In ciascuna regione, almeno il 55% dei seggi spettanti è attribuito alla coalizione di liste che prende più voti, i seggi restanti vengono ripartiti tra le altre coalizioni in base ai voti presi. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati secondo l'ordine in lista, senza voto di preferenza. C’è una soglia di sbarramento.
Dal 2017 vige il sistema elettorale misto a prevalenza proporzionale. 116 senatori sono eletti secondo il sistema maggioritario, nei collegi uninominali, 193 vengono eletti secondo il sistema proporzionale e su base regionale. La soglia di sbarramento è al 3%. Non è ammesso voto di preferenza e/o disgiunto.
Gli organi parlamentari del Senato
Presiede il Senato il presidente, che regola le attività di tutti gli organi applicando le leggi costituzionali, il regolamento e la consuetudine parlamentare. Questa è la seconda carica dello Stato, dopo il presidente della Repubblica e prima di quelli della Camera, del Consiglio e della Corte Costituzionale. È anche il presidente supplente in caso di assenza del Capo dello Stato.
Ad apertura della legislatura presiede il componente più anziano, fino all’elezione del presidente. Avviene a scrutinio segreto e può richiedere fino a quattro votazioni. Nella prima (ed eventualmente nella seconda) è necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Nella terza, che viene effettuata il giorno dopo, è richiesta quella semplice. L’eventuale quarta votazione vede il ballottaggio tra i due senatori più votati durante la terza consultazione: è eletto chi riceve la maggioranza relativa dei voti e, in caso di parità, viene scelto il più anziano.
Nella seduta successiva si elegge il Consiglio di presidenza, il vertice amministrativo del Senato. È composto da quattro vicepresidenti, tre questori, otto segretari e un segretario generale senza diritto di voto (quest’ultimo è un dirigente pubblico nominato dal Consiglio).
Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari
È presieduta dal presidente del Senato, con la presenza dei vicepresidenti, ed è composta dai presidenti dei gruppi parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza, così che possa intervenire un proprio rappresentante. Ha il compito di programmare i lavori.
I gruppi parlamentari del Senato
Si formano a seconda dello schieramento politico di appartenenza. È previsto un gruppo misto per i senatori che non riescono a riunirsi in gruppi da almeno 10 membri o che non sono iscritti a nessuna componente. I senatori che rappresentano le minoranze linguistiche possono raggrupparsi raggiungendo almeno cinque iscritti. I senatori a vita possono essere indipendenti.
L'Assemblea è costituita da tutti i senatori riuniti in seduta a Palazzo Madama, secondo un calendario contenente gli ordini del giorno.
Commissioni parlamentari e giunte
La commissione parlamentare è un organo collegiale a cui vengono assegnati i disegni di legge prima che vengano discussi in parlamento. A tal proposito, ecco come si approva una legge. Attualmente ce ne sono 10 permanenti:
- Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione;
- Giustizia;
- Affari esteri e Difesa;
- Politiche dell’Unione europea;
- Programmazione economica, bilancio;
- Finanze e tesoro;
- Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;
- Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
- Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Le Commissioni bicamerali sono commissioni parlamentari, composte collegialmente da senatori e deputati, secondo il principio di proporzionalità. Se previsto dalla legge, deve essere assicurata anche la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari e si costituiscono quando si deve discutere un tema rilevante. Possono essere:
- direttamente previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali;
- di indirizzo, vigilanza e controllo;
- consultive, istituite con legge per l’esame di specifici atti del Governo.
Contrariamente alle commissioni parlamentari, le giunte non svolgono attività legislativa, né attività di indirizzo e controllo sul Governo. Hanno una funzione di consulenza tecnico-giuridica, ricoprono un ruolo di garanzia istituzionale. I componenti sono nominati dal Presidente del Senato, secondo i criteri della rappresentatività e della competenza. Esistono tre giunte:
- giunta per il regolamento, che ha una funzione di consulenza;
- giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, che valuta la legittimità della richiesta di arresto, o altra limitazione della libertà personale dei senatori, e verifica la regolarità della elezione di ogni senatore. Subordinata a essa c’è la giunta provvisoria per la verifica dei poteri;
- commissione per la biblioteca e l’archivio storico del Senato.
Infine ci sono la commissione contenziosa e il consiglio di garanzia che sono, com’è facilmente intuibile, organismi interni che fanno da garanti.