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Come si approva una legge, l’iter passo dopo passo

Il potere legislativo è nelle mani del Parlamento, attraverso la Camera dei deputati e il Senato, ma come si approva una legge? Cosa sapere sull'iter

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Come si approva una legge? Il Parlamento si rifà a un procedimento legislativo preciso. In Italia ce ne sono di due tipi: quello ordinario e quello aggravato (o rafforzato). Quest’ultimo viene messo in atto quando si deve discutere in merito a leggi costituzionali. Conoscere le prassi e le differenze fra i due è importante. Permette di essere più consapevoli e coscienti di quello che accade nel proprio Paese. L’applicazione di una legge, infatti, ha ripercussioni anche nella vita quotidiana del singolo cittadino. Ecco l’iter, passo dopo passo.

Come si approva una legge con l’iter ordinario

Com’è facilmente intuibile, il procedimento ordinario riguarda le leggi ordinarie. A regolamentarlo è la seconda parte della Costituzione italiana (al titolo I, sezione II, dall’articolo 71 al 74) e dai regolamenti parlamentari. Si tratta di un iter che deve seguire fasi ben precise:

  • dell’iniziativa (da parte del soggetto competente);
  • della discussione (in Parlamento);
  • della promulgazione (da parte del presidente della Repubblica).

Quest’ultima fase può suddividersi in altri quattro momenti:

  • la promulgazione vera e propria;
  • la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
  • la vacatio legis (che dura 15 giorni dalla pubblicazione);
  • l’entrata in vigore.

aula leggeFonte foto: ANSA

Fase dell’iniziativa

Come si approva una legge? La prima fase consiste nel sottoporre i progetti di legge, redatti in articoli, al Parlamento. Secondo la Costituzione, questo potere spetta a diversi organi a seconda del contesto:

  • ai membri del Parlamento: sia gruppi che singoli deputati o senatori, che possono presentare una cosiddetta proposta di legge; 
  • al Governo: solo in sede collegiale e previa autorizzazione da parte del presidente della Repubblica. In questo caso i campi di competenza sono due: la manovra di bilancio e le leggi di conversione di decreti legge;
  • al corpo elettorale: tramite la presentazione di una proposta alle Camere sottoscritta da almeno 50 mila elettori (secondo quanto previsto dall’articolo 71 della Costituzione);
  • ai Consigli regionali;
  • al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL);
  • agli organi previsti dalla Costituzione.

Fase della discussione

Inizia con l’assegnazione da parte del Presidente di una delle due Camere – a cui è arrivato il progetto di legge – alla commissione parlamentare competente per materia. Le operazioni cambiano a seconda della sede in cui si opera.

Nella sede referente si segue l’iter ordinario. È sempre obbligatorio quando si tratta di progetti di legge elettorali e costituzionali, di delegazione legislativa, autorizzazione alla ratifica, trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi. Invece è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge.

In questi casi è prevista una discussione sul testo in generale e poi una in cui si analizza ogni singolo articolo, subito dopo si dà un voto al progetto e la commissione prepara i documenti su cui lavoreranno più accuratamente prima la Camera e poi il Senato, così da poter votare prima i singoli articoli e poi il progetto nella sua interezza. In sedi plenarie la commissione viene rappresentata da un relatore.

In sede legislativa o deliberante si mette in atto un procedimento speciale e la commissione si occupa di tutte le fasi: discussione, votazione e approvazione del progetto di legge, lasciando completamente fuori dai lavori l’Assemblea. In questa fase è sempre concessa la domanda di rimessione in assemblea del progetto. 

In sede redigente avviene un secondo iter speciale, previsto dai regolamenti delle due Camere del Parlamento. La commissione ha gli stessi compiti di quelli che ricopre in sede referente, ma con una differenza: i suoi voti sui singoli articoli sono definitivi e il testo che viene presentato alla Camera sarà analizzato e votato nella sua interezza.

Perché la Camera possa approvare una legge è sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto (tranne in casi specifici previsti dalla Costituzione). Se questa si ottiene, il progetto passa al Senato. Se non vengono apportate modifiche e si raggiunge anche in questo caso la maggioranza, finisce la fase di delibera.

In caso di modifiche, invece, il testo passa nuovamente alla Camera dei deputati. Questo passaggio fra le Camere continua fino a quando la proposta di legge non viene più cambiata e ottiene la maggioranza di Camera e Senato. In gergo si chiama navetta e riflette il bicameralismo perfetto presente in Italia. 

Fase della promulgazione

In merito a come si approva una legge, questa è l’ultima fase, spetta al presidente della Repubblica e deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione in Parlamento. I tempi si riducono se entrambe le Camere, a maggioranza assoluta, dichiarano l’urgenza (articolo 77 della Costituzione).

La promulgazione non è automatica: la prima carica dello Stato può trovare vizi formali (sul procedimento legislativo) oppure difetti sostanziali (in contrasto con la Costituzione). 

Se dà parere negativo, la proposta di legge torna alle Camere con un messaggio motivato, il cosiddetto veto sospensivo. Se il progetto viene nuovamente approvato, il presidente è obbligato a promulgarlo. Entro 30 giorni, poi, la legge va pubblicata in Gazzetta Ufficiale, previo sigillo dello Stato posto dal ministro della Giustizia.

A questo punto, però, la legge non entra immediatamente in vigore: i cittadini hanno 15 giorni di tempo (o un tempo diverso che deve essere opportunamente indicato) per prendere visione e coscienza del nuovo stato dell’arte. Questo periodo si chiama vacatio legis, trascorso il quale la legge è effettiva, obbligatoria e coercitiva erga omnes.

Come si approva una legge con l’iter aggravato

In merito alle leggi costituzionali, l’iter legislativo segue la seconda parte della Costituzione (al titolo VI, sezione II dell’articolo 138). In questo caso, il procedimento è più complesso perché la legge ha stessa gerarchia e stesso valore della Costituzione. Per quanto riguarda l’iniziativa (tranne che per alcuni aspetti), la promulgazione e la pubblicazione si segue l’iter ordinario. La procedura aggravata, quindi, riguarda determinate fasi.

Fase della discussione

Le proposte di legge costituzionali devono essere approvate da ciascun ramo del parlamento, in assemblea plenaria oppure da parte della commissione competente e deliberante, in due successive deliberazioni a distanza non inferiore di tre mesi l’una dall’altra. 

La prima deliberazione segue l’iter ordinario (con eventuale navetta), ma è previsto che venga raggiunta la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto. La seconda richiede almeno la maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1).

Fasi successive e referendum

A seconda dell’esito in fase di discussione, l’iter legislativo varia. Se entrambe le Camere hanno votato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la legge può essere direttamente promulgata dal presidente della Repubblica, essere pubblicata ed entrare in vigore. 

Se una o entrambe le Camere hanno votato a maggioranza assoluta dei componenti, la legge non viene promulgata subito, ma prima viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, quindi, non entra ancora in vigore. In questo caso si hanno tre mesi di tempo per richiedere il referendum confermativo (costituzionale) da parte di 500 mila elettori, cinque consigli regionali oppure 1/5 dei componenti di un ramo del parlamento. 

Il referendum, che deve essere legittimato dalla Corte Costituzionale, viene fissato entro 60 giorni dalla richiesta del presidente della Repubblica con decreto e in una data compresa tra il 50º e il 70º giorno successivo a suddetto decreto.

Non si deve raggiungere il quorum strutturale, ma basta che si ottenga la maggioranza dei voti validi per stabilire il risultato. Se la maggioranza dei votanti vota a favore della legge in questione, questa viene promulgata ed entra in vigore, altrimenti viene annullata. 

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