Dopo il caso Chiara Ferragni arriva la bozza del disegno di legge sulla beneficenza: multe fino a 50mila euro
Pronta la bozza del disegno di legge sulla beneficenza voluta da Meloni dopo il caso Chiara Ferragni. Tanti obblighi e sanzioni aspre
Cambia il mondo della comunicazione legata alla beneficenza dopo il caso Chiara Ferragni. La bozza del disegno di legge sulla trasparenza relativa alla vendita di prodotti a scopo benefico obbligherà infatti a comunicare chiaramente l’importo (o la quota) destinati a tal fine. Sono previste aspre sanzioni in caso di violazione.
- "Legge Ferragni", cosa prevede il Ddl Beneficenza
- Obbligo di comunicare il versamento entro 3 mesi
- Il ruolo dell'Antitrust
“Legge Ferragni”, cosa prevede il Ddl Beneficenza
La bozza del disegno di legge sulla beneficenza, atteso mercoledì 24 gennaio sul tavolo della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri (previsto invece giovedì 25 gennaio) è pronta.
Dal testo si legge che sarà obbligatorio indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza, oltre che l’importo o la quota destinati a quel fine.
Le vetrine del negozio di Chiara Ferragni in via del Babuino, Roma
Saranno previste, inoltre, sanzioni da 5mila a 50mila euro, con la possibilità di sospensione dell’attività per un anno in caso di violazioni reiterate.
Obbligo di comunicare il versamento entro 3 mesi
Previsto anche l’obbligo, prima della messa in commercio dei prodotti, di indicare all’Autorità il termine entro cui sarà versato l’importo destinato alla beneficenza.
Entro 3 mesi da quella scadenza, infatti, il produttore dovrà comunicare all’Autorità il versamento compiuto.
“Nei casi di minore gravità – si legge nel documento – la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da un mese a un anno“.
Il ruolo dell’Antitrust
L’Antitrust si occuperà di irrogare le sanzioni.
L’autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicherà “anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista”.
La misura della sanzione amministrativa da 5mila a 50mila euro sarà “determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita”.