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Presidente della Repubblica: quanto dura il mandato, chi può essere eletto, i poteri, quanto guadagna

Quanto rimane in carica il presidente della Repubblica? Tutti possono farlo? E qual è lo stipendio? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 15, nell’aula di Montecitorio prenderà ufficialmente il via l’elezione del prossimo presidente della Repubblica. L’annuncio è stato dato dal presidente della Camera, Roberto Fico, che ha inviato una lettera ai 1009 grandi elettori che si riuniranno in seduta comune. Ma quanto dura il mandato della più alta carica dello Stato? Chi può essere eletto e quali sono i suoi poteri? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Presidente della Repubblica, quanto dura il mandato

Ai sensi dell’articolo 91 della Costituzione, il presidente della Repubblica entra nell’esercizio delle sue funzioni subito dopo aver prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Questo passaggio si tiene dinanzi ai grandi elettori e ai presidenti della camere, riuniti in Parlamento in seduta comune. Nello stesso frangente il nuovo Capo dello Stato garantisce anche la cosiddetta osservanza della Costituzione.

In questa occasione il presidente della Repubblica rivolge alle Camere un messaggio cosiddetto “di insediamento”, con il quale illustra le linee guida che caratterizzeranno il suo operato. Il mandato del presidente dura sette anni, che decorrono dalla data del giuramento. Al momento della cessazione della carica, l’inquilino del Quirinale diventa automaticamente e di diritto senatore a vita.

Presidente della Repubblica, chi può essere eletto

Come recita l’articolo 84 della Costituzione, può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino italiano che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. Inoltre, al secondo comma dello stesso articolo, viene specificato come l’ufficio di Presidente della Repubblica sia incompatibile con qualsiasi altra carica nel sistema del nostro Paese.

L’articolo 86 invece parla dell’eventualità in cui il Capo dello Stato non sia in condizioni di adempiere alle proprie funzioni. In questo caso a farne le veci è il presidente del Senato, cosa che avviene anche nel caso in cui il nuovo presidente della Repubblica venga eletto dopo la scadenza del mandato di quello in carica (nel caso delle prossime elezioni, sarà dunque Maria Elisabetta Alberti Casellati a sostituire temporaneamente Sergio Mattarella se il suo successore venisse eletto dopo il 3 febbraio, data di scadenza del settennato).

Presidente della Repubblica, quali sono i suoi poteri

All’interno della nostra Costituzione (in maniera sparsa negli articoli dall’83 al 91) il presidente della Repubblica è posto al di fuori dei tre poteri fondamentali dello Stato, ossia quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Egli quindi esercita le sue attribuzioni come organo esterno a questi poteri: non entra nelle dinamiche interne ai diversi organi (Parlamento, Governo, Enti locali, magistratura), né svolge alcun ruolo attivo nella determinazione e nell’attuazione dell’indirizzo politico.

Il presidente si pone così al di sopra delle parti, limitandosi a correggere l’azione di uno dei tre poteri qualora non risulti conforme alla Costituzione. Nell’esercizio delle sue funzioni rappresenta infatti il Garante della carta costituzionale, nel senso che vigila sull’applicazione concreta degli articoli e interviene qualora non vengano rispettati. Questa sua prerogativa venne inserita dai padri costituenti per assicurare il rispetto formale e sostanziale della Costituzione, in modo da salvaguardare il mantenimento di un corretto equilibrio fra i diversi organi del Paese.

Presidente della Repubblica, quanto guadagna

La legge numero 372 del 23 luglio 1985 ha attribuito al presidente della Repubblica un assegno personale e una dotazione. Per quanto riguarda il primo, si tratta di una somma di denaro che il Capo dello Stato riceve per le proprie esigenze personali e quelle della sua famiglia. Al momento dell’approvazione della legge, la cifra prestabilita era di 200 milioni di lire (equivalenti a circa 103mila euro). Ad oggi però l’assegno è stato rivisto e la cifra odierna è di 293mila euro, che vengono erogati al presidente in dodici mensilità.

La dotazione invece consiste nell’uso di beni patrimoniali destinati alla residenza e agli uffici del presidente. Oltre al palazzo del Quirinale, i due immobili principali che entrano nella disponibilità del Capo dello Stato sono le tenute di Castelporziano e di Capocotta (entrambe situate nel territorio della Città metropolitana di Roma).

Fonte foto: ANSA

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