Carmen Russo, arriva lo sfratto: mancano 30mila euro. La sentenza
Mancato pagamento dell'affitto per 30mila euro: la sentenza condanna Carmen Russo al risarcimento
Guai per Carmen Russo. La soubrette, che insieme al marito Enzo Paolo Turchi aveva aperto l’accademia di danza classica e moderna Energy Dance, in via Resuttana a Palermo, ha ricevuto la sentenza di sfratto dalla sezione civile del tribunale monocratico di Palermo.
L’agenzia proprietaria dell’immobile che ospita la scuola di ballo, come riporta Ansa, aveva chiesto la risoluzione del contratto, stipulato nel 2014, per morosità.
Adesso il tribunale ha condannato Carmen Russo, che in questo periodo sta partecipando al Grande fratello Vip su Canale 5, all’immediato rilascio dell’immobile e al pagamento, in favore dell’immobiliare di 4.160,50 euro.
Perché Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non hanno pagato l’affitto
La celebre coppia formata da Russo e Turchi non ha pagato l’affitto da marzo 2020 al marzo 2021 (tranne settembre 2020) poiché l’accademia di danza era stata chiusa a causa della pandemia da Covid-19.
La difesa di Carmen Russo, per opporsi alla convalida dello sfratto, consisteva nell’emergenza sanitaria ma il tribunale ha rivelato che “la conduttrice non ha più effettuato pagamento alcuno, e ciò neppure in seguito alla consentita riapertura, a decorrere dal giugno 2021, delle palestre e delle piscine”.
L’agenzia immobiliare che dovrebbe avere circa 30 mila euro per canoni d’affitto arretrati, ha richiesto il pagamento con un altro decreto ingiuntivo.
La sentenza del Tribunale sul mancato pagamento di Carmen Russo
Secondo la coppia di ballerini, la causa che ha portato al mancato pagamento dell’affitto riguarda proprio le ordinanze per il covid che non consentivano le lezioni. La replica del Tribunale è secca e ritiene che “le misure restrittive adottate dall’Autorità non possano in alcun modo legittimare comportamenti, quali quello odierno, di totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore”.
“E ciò – ha aggiunto il Tribunale – neppure quando l’attività esercitata nei locali locati sia stata, come occorre nel caso di specie, totalmente inibita”.
“In secondo luogo – ha scritto il giudice – ove per l’ipotesi in esame si dovesse ammettere – come altresì indicato dalla conduttrice – l’applicabilità dei rimedi dettati dall’ordinamento per far fronte alla sopravvenuta impossibilità della prestazione (conclusione, peraltro, non pacifica), il Tribunale osserva, che – nel caso di impossibilità totale – il conduttore dovrebbe comunque restituire il bene e – nel caso di impossibilità parziale – egli potrebbe soltanto pretendere una riduzione della prestazione da lui dovuta, con esclusione, quindi, di qualsiasi pretesa volta a permanere nel godimento dei locali locati senza più corrispondere il canone”.