Procreazione assistita, nuove linee guida pubblicate dal Ministero della Salute: cosa cambia per le donne
Arrivano con nove anni di ritardo le nuove linee guida del Ministero della Salute sulla procreazione assistita. Via libera alla fecondazione eterologa e al congelamento degli embrioni
Il Ministero della Salute ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale contenente le nuove linee guida per la procreazione assistita, come richiesto dalla legge n.40 del 2004. Le novità più incisive derivano da alcune sentenze della magistratura.
- Come cambia la procreazione assistita
- Linee guida aggiornate in ritardo
- Volontà congiunta dei partner
Come cambia la procreazione assistita
Nelle nuove linee guida per la procreazione medicalmente assistita (Pma) viene specificato che dopo la fecondazione assistita dell’ovulo, il consenso alla procedura non può essere revocato, così come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione del 2019.
E la donna può richiedere l’impianto dell’embrione anche se nel frattempo è rimasta da sola perché il rapporto di coppia si è concluso o in caso il partner sia deceduto. Così è stato stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale del 2023.
Nel render, un’illustrazione del processo di inseminazione artificiale che mostra gli spermatozoi iniettati all’interno dell’ovulo.
Cade il divieto di ricorrere alla fecondazione eterologa, dichiarato illegittimo da una sentenza della Cassazione del 2014. Si può dunque avere figli grazie alla donazione di gameti esterni. Ok anche al congelamento degli embrioni.
Conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 21 ottobre 2015, non configura reato “la condotta di selezione degli embrioni nei casi in cui questa sia finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili“. Continua invece ad essere vietata la selezione degli embrioni a scopo eugenetico.
Linee guida aggiornate in ritardo
Le nuove linee guida sono arrivate con nove anni di ritardo: come si legge, il documento che fissa “l’indicazione delle procedure e delle tecniche” che sono “vincolanti” per tutti gli “operatori delle strutture autorizzate” andrebbe aggiornato “almeno ogni tre anni”.
Invece l’ultimo aggiornamento risale al 2015 quando a palazzo Chigi c’era Matteo Renzi e al Ministero della Salute c’era Beatrice Lorenzin.
Ma non solo: le linee guida sono state inoltre modificate tenendo conto delle indicazioni dell’Europa. In particolare, il documento viene parzialmente riscritto secondo la direttiva 2012/39 della Commissione europea (accolta nel nostro ordinamento dal Dpr n.131/2019) che fissa i paletti per quanto riguarda gli esami effettuati su tessuti e cellule umani (come, fra gli altri, nel caso di coppie colpite da malattie infettive).
Viene poi specificato che, come da Dpcm del 12 gennaio 2017, “i soggetti che si rivolgono ad un centro per un trattamento di Pma devono aver effettuato gli esami previsti in funzione preconcezionale per la donna, l’uomo e la coppia”.
Volontà congiunta dei partner
La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di Pma è espressa per iscritto congiuntamente da entrambi i partner secondo le modalità definite con decreto inteministeriale (Giustizia e Salute) 265/2016. Tra la manifestazione della volontà e l’inizio delle procedure devono passare almeno sette giorni.
La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti interessati fino al momento della fecondazione dell’ovulo o in caso di diagnosi genetica preimpianto fino al momento del transfer.
Qui il testo completo delle linee guida 2024 sulla procreazione assistita pubblicate sul sito del Ministero della Salute.