Querela di Fedez contro il Codacons archiviata, il giudice boccia le accuse di diffamazione del rapper
Fedez ha perso la causa con Codacons sulla querela per diffamazione per le accuse di "omofobia" e "pubblicità occulta" lanciate dall''associazione
Altra magagna legale in casa Ferragni-Fedez. Nell’ennesimo capitolo della continua disputa giudiziaria con il Codacons, questa volta il rapper ha perso la causa sulla querela per diffamazione presentata dopo essere stato accusato di “pubblicità occulta” e “omofobia” dall’associazione dei consumatori. Il Tribunale di Roma ha infatti respinto le richieste dell’artista, disponendo l’archiviazione “per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo”.
La vicenda
La querela risale al 2021, quando il Codacons denunciò un possibile caso di pubblicità occulta in favore di un noto marchio sportivo per l’esibizione del logo presente sul cappello di Fedez al concerto del primo maggio a Roma.
In quella circostanza, inoltre, l’associazione dei consumatori accusò il rapper di “omofobia” per il contenuto del testo di una sua vecchia canzone del 2011, “Tutto il contrario”, cercando di dimostrare “il doppio salto carpiato” che l’artista avrebbe compiuto in relazione alla campagna contro l’omobitransfobia e a sostegno del ddl Zan, sul dibattito sul disegno di legge presentato dal deputato dem in corso in quei giorni.
Fedez sul palco del concerto del primo maggio 2021
La querela
“Presenteremo domani un esposto ad Antitrust e Commissione di vigilanza Rai – annunciò Codacons – affinché sia aperta una inchiesta volta a sanzionare chi ha permesso a Fedez di realizzare, attraverso il concerto del primo maggio e gli schermi Rai, un mega spot pubblicitario a favore della Nike, di cui il rapper indossava un cappellino con il marchio ben in vista”.
“Una pubblicità occulta ancor più grave se si considera che la Nike è stata più volte associata al fenomeno dello sfruttamento del lavoro in paesi sottosviluppati, e la pubblicità al marchio ad opera di Fedez è avvenuta nel corso di un evento dedicato proprio alla difesa dei diritti dei lavoratori” si legge nel comunicato diffuso all’epoca.
In risposta alla denuncia del Codacons, Fedez reagì querelando per diffamazione l’associazione, la quale nella giornata di martedì 30 gennaio ha riportato la decisione del giudice: “Oggi il Gip del Tribunale di Roma, dottoressa Anna Maria Gavoni, con una importantissima ordinanza non solo rigetta le richieste del rapper, ma boccia Fedez su tutta la linea, confermando in pieno la legittimità delle denunce del Codacons”, ha spiegato l’associazione.
La sentenza
Nel testo dell’ordinanza di archiviazione della querela, il Gip di Roma ha motiva così la decisione: “Quanto alla pubblicità occulta la oggettività del fatto, ovvero dell’aver indossato sul palco del concerto del 1° maggio il Lucia (cognome di Fedez, ndr.) un cappellino recante il logo Nike, ammessa anche dall’opponente, va strettamente connessa alla pendenza presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un procedimento a carico dello stesso Lucia; non rileva come evidenziato dal PM la circostanza che sia stato archiviato tale procedimento atteso che la medesima Autorità ha definito tale pubblicità ‘palese’ e non ‘occulta’, corroborando tale qualifica l’interesse pubblico della notizia”.
Nel documento il giudice ha spiegato anche le ragioni che hanno portato alla decisione in merito all’accusa di “omofobia” analizzando il testo della canzone “Tutto il contrario” e sottolineando “la insussistenza di elementi della falsità delle dichiarazioni”.
“Ritiene il Gip – si legge – che l’espressione utilizzata e contestata dall’indagato non possa essere semplicemente estrapolata da una vicenda assai più ampia, in particolare la vicenda relativa alla ‘pubblicità’, occulta o palese, sulla quale l’opinione pubblica e l’indagato quale rappresentante legale del Codacons ha posto l’attenzione. In tale contesto, dunque, ritiene il Gip che, dovendosi assicurare su di un tema di pregnante ed incontestabile interesse pubblico, il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l’offesa alla reputazione personale dell’opponente non abbia raggiunto un certo livello di gravità e non sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale della stessa. Pertanto l’ipotesi accusatoria non trova fondamento per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo, con conseguente archiviazione del procedimento penale”.