Commissioni parlamentari, cosa sono? A cosa servono, come funzionano e chi le compone
Previste dalla Costituzione, le commissioni parlamentari sono sempre state presenti in ogni legislatura della Repubblica italiana. Vediamo cosa sono e come funzionano
Negli ultimi mesi si è sentito parlare sempre più di commissioni parlamentari, un organo che viene spesso utilizzato dalle varie legislature per esaminare i progetti di legge in cantiere nei vari esecutivi. Si tratta proprio di un organo previsto dalla legge che, non tutti sanno, viene istituito per vari motivi e che, anche col governo Meloni, è ben presente.
- Commissione parlamentare, cos’è e chi la forma
- Commissioni parlamentari, i procedimenti
- Commissioni permanenti, cosa e quali sono
- Cosa sono le commissioni bicamerali e d’inchiesta
Commissione parlamentare, cos’è e chi la forma
Previsto dall’articolo 72 della Costituzione, come detto la commissione parlamentare è un organo collegiale del Parlamento della Repubblica italiana al quale vengono assegnati i disegni di legge prima che essi possano passare in discussione in sede parlamentare. Nell’articolo della Costituzione si legge: “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza”.
La composizione delle commissioni è chiara e deve seguire delle regole:
- sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi, che distribuiscono a tal fine fra queste i propri componenti;
- ogni deputato fa parte di una sola Commissione permanente, salvo il caso in cui sostituisca, per la durata in carica del Governo, un altro deputato nominato ministro o sottosegretario.
Le Commissioni si costituiscono eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione, in modo da assicurare l’esame in via prioritaria dei progetti di legge compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell’Assemblea.
Esistono commissioni presso il Senato, disciplinate dal capi VI del Regolamento (dagli articoli 21 al 51), e presso la Camera, determinate dal capo V del regolamento di Montecitorio (dagli articoli 9 a 22).
Commissioni parlamentari, i procedimenti
La commissione ha il compito di esaminare il progetto di legge in diverse sedi: referente, redigente, sede legislativa (o deliberante) e consultiva (quando è espresso il proprio parere ma il disegno di legge è affidato ad un’altra commissione).
Commissione referente
La commissione in sede referente è la procedura definita ordinaria, ovvero quella in cui viene discusso il disegno di legge nella sua interezza e viene analizzato articolo per articolo. Dalla commissione può quindi emergere una relazione unica qualora i membri abbiano maturato un accordo unanime sul testo. Saranno invece plurime quando, accanto ad una posizione maggioritaria, sono emerse diverse posizioni minoritarie.
La commissione in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli.
Secondo quanto prevede l’art. 72 Cost. ultimo comma, le camere sono vincolate ad adottare tale procedura per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Commissione legislativa o deliberante
Quando si parla di commissione parlamentare in sede legislativa si fa riferimento a un tipo di procedimento decentrato, cioè che si svolge all’interno della commissione competente, escludendo del tutto l’intervento dell’Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione.
Commissione redigente
Il procedimento in sede redigente è invece un ibrido previsto indirettamente dall’articolo 72 della Costituzione, dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l’Assemblea soltanto per votazione finale. A questa commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un’unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa.
Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell’assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede legislativa o deliberante, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest’ultima
Commissione consultiva
La commissione in sede consultiva svolge invece un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un’altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni. I pareri che questo tipo di commissione può esprimere, si dividono in obbligatori (quelli che il Presidente dell’Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari, all’atto di assegnazione), facoltativi (richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva) e vincolanti (osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all’Assemblea non attendendoli).
Commissioni permanenti, cosa e quali sono
Tra le commissioni parlamentari vanno citate anche quelle permanenti, ovvero quelle commissioni che hanno specifiche competenze in determinate materie e intervengono sempre nel procedimento della formazione di una legge.
In ogni legislatura esistono varie commissioni permanenti il cui numero dei parlamentari di ciascun gruppo deve rispecchiare proporzionalmente quello ottenuto in Parlamento, a seguito delle votazioni.
Nel governo Meloni, per esempio, esistono 14 commissioni permanenti alla Camera e 10 al Senato. Nello specifico alla Camera abbiamo:
- Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni
- Giustizia
- Affari esteri e comunitari
- Difesa
- Bilancio, tesoro e programmazione
- Finanze
- Cultura, scienza e istruzione
- Ambiente, territorio e lavori pubblici
- Trasporti, poste e telecomunicazioni
- Attività produttive, commercio e turismo
- Lavoro pubblico e privato
- Affari sociali
- Agricoltura
- Politiche dell’Unione europea
Mentre le 10 del Senato sono:
- Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
- Giustizia
- Affari esteri e difesa
- Politiche dell’Unione europea
- Programmazione economica, bilancio
- Finanze e tesoro
- Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
- Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
- Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
- Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Cosa sono le commissioni bicamerali e d’inchiesta
Come vi abbiamo raccontato in precedenza, esistono anche altre due tipi di commissioni: le bicamerali e quelle di inchiesta. Le commissioni bicamerali sono commissioni parlamentari previste dalla legge e composte da membri di Senato e Camera in rispetto al principio di proporzionalità.
Si possono distinguere in commissioni d’indirizzo, vigilanza e controllo (svolgono funzioni peculiari in relazione a settori o materie specifiche) e consultive (istituite con il compito di esprimere, in particolare, il parere su taluni schemi di decreti legislativi).
Le commissioni d’inchiesta, invece, è uno specifico organo parlamentare che viene trattata all’articolo 82 nel quale si legge che “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse” attraverso “la nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi”.
Creata ad hoc per svolgere indagini e ricerche su materie e argomenti di interesse pubblico, nell’articolo che regola la costituzione delle commissioni parlamentari d’inchiesta si legge che quest’ultime hanno la possibilità di indire indagini ed esami “con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”. Nel caso in cui vengano indette in una sola delle due Aule si parla di commissione parlamentare d’inchiesta monocamerale, se invece la deliberazione arriva da Palazzo Madama e da Montecitorio si tratta di una bicamerale. In entrambi i casi la commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari.
A differenza delle monocamerali, che possono essere istituite per mezzo di una semplice risoluzione della camera interessata, la commissione parlamentare d’inchiesta bicamerale nasce per mezzo di una legge dedicata. Il compito della commissione è quello di “raccogliere notizie e dati necessari per l’esercizio delle funzioni delle Camere”. Nei casi più gravi, poi, vengono affiancate anche le indagini da parte della magistratura.