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CRONACA NERA

24enne fermato a Cesena con l'accusa di terrorismo: voleva unirsi alla Jihad, era in contatto con l'Isis

Un giovane di 24 anni è stato fermato dalla Polizia perché voleva unirsi a jihad in Siria-Iraq

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Mirko Vitali

GIORNALISTA

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella giornata del 20 settembre 2023, la Polizia di Stato di Bologna ha eseguito a Cesena un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un ragazzo del 1999.

Il ragazzo fermato è un cittadino italiano di origini tunisine

Il giovane è un cittadino italiano di origine tunisina, accusato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale.

Il provvedimento, che compendia le evidenze indiziarie emergenti dall’attività delle Digos di Bologna e di Forlì/Cesena, e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento della P.S., è stato emesso dal Procuratore Distrettuale Giuseppe Amato e dal pm Antonio Gustapane.

L’indagine iniziata lo scorso luglio

L’indagine è cominciata lo scorso luglio e ha avuto origine da acquisizioni informative dell’AISE immediatamente sviluppate dai predetti organi investigativi della Polizia di Stato.

Gli inquirenti hanno dimostrato la ferma determinazione dell’uomo a raggiungere i teatri di jihad Siro-Iracheno dopo aver intrapreso un percorso di radicalizzazione che lo ha portato ad una profonda adesione delle ideologie dell’estremismo islamico.

Significativo al riguardo quanto emerso dal monitoraggio dell’attività on line dell’indagato, il quale ha mantenuto sistematici contatti virtuali con esperti religiosi dell’Isis che hanno rinforzato la sua determinazione operativa, alimentata anche dall’ossessiva visione di scene di jihad ed ascolto di sermoni e anasheed dedicati al martirio presenti nel web e su piattaforme social (Instagram e Telegram).

Sempre dal lavoro degli investigatori è inoltre trapelato come il giovane avesse preso contatti con un facilitatore che avrebbe agevolato il suo viaggio ed il reclutamento nelle fila del circuito jihadista.

A tal fine ha intensificato l’addestramento fisico per raggiungere un livello di preparazione idoneo oltre ad aver ripreso l’attività professionale di elettricista, funzionale al reperimento della somma necessaria ad affrontare il viaggio.

Cassazione: “Sufficiente la prova della integrale disponibilità del neo-terrorista “

Per quel che riguarda la condotta di “arruolamento passivo”, configurata dall’articolo 270 quater, comma 2, del Codice penale, si legge in una nota, si rappresenta che la Corte di Cassazione in una sentenza del 2019 chiarisce quanto segue: “Non è necessaria la prova del “serio accordo” con l’associazione, ma è invece sufficiente la prova della integrale disponibilità del neo-terrorista al compimento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi eversivi propagandati dall’associazione”.

“Del resto il segno distintivo della condotta di arruolamento è la sua connotazione “individuale”, che segna la sua differenziazione netta rispetto alla condotta di partecipazione [articolo 270 bis, comma 2, del Cp], che, invece, presuppone l’innesto del partecipe nella struttura organizzata e, dunque, la prova dell’esistenza di un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l’organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, de/l’adesione da parte del soggetto agente”.

“Detto altrimenti – fa sempre sapere la Polizia di Stato -, proprio per evitare di sovrapporre la condotta di arruolamento a quella di partecipazione all’associazione, non è necessario che l’accettazione della richiesta individuale di arruolamento avvenga attraverso la stipula di un “serio accordo” tra l’arruolato e l’organizzazione”.

Ciò perché è “sufficiente la messa a disposizione incondizionata del neo-arruolato alla commissione di atti terroristici (ciò che nella specie la Corte ha ritenuto essere stato adeguatamente motivato in sede di merito, attraverso la valorizzazione di plurimi indizi, quali, tra gli altri, l’effettuazione di un viaggio in Siria, il tenore di alcune conversazioni intercettate in cui l’imputato non negava che un secondo viaggio in Siria fosse funziona/e al congiungimento con le milizie dell’organizzazione terroristica, il rinvenimento di materiale telematico riconducibile alla propaganda jihadista).” (Cass., Sezione Il penale, sent. n. 23168, 14 marzo 2019)”.

Fonte foto: ANSA

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