Camera
Tutto quello che c'è da sapere sulla Camera dei deputati, cos'è e come funziona
La Camera dei deputati compone il parlamento, insieme al Senato. Attraverso il bicameralismo perfetto, i due rami esercitano la funzione legislativa in Italia. A tal proposito, ecco come si approva una legge. Dal 2020 i componenti sono 400, prima della riforma 630. Entrambi rimangono in carica cinque anni, a meno che le Camere non siano sciolte per volere del presidente della Repubblica o in caso di elezioni anticipate.
La sede della Camera è Montecitorio. L’elezione dei deputati avviene affidata ai cittadini maggiorenni. Si possono candidare tutti gli elettori che il giorno delle votazioni abbiano compiuto 25 anni. Una volta composto, il ramo del parlamento lavora attraverso un calendario costituito dagli ordini del giorno. Alle sedute pubbliche ha diritto di assistere il Governo con i suoi ministri, e ascoltato quando lo richiede. Allo stesso modo, ha l’obbligo di presenziare quando chiamato a farlo.
Camera dei deputati, funzionamento
Il mandato della Camera dei deputati, come già detto, dura cinque anni. Il parlamento tuttavia continua a esercitare la sua funzione fino alla prima riunione dei nuovi membri o in caso di guerra. L’assemblea si riunisce due volte l'anno, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il presidente della Camera, la prima carica dello Stato o un terzo dei componenti dell'assemblea possono convocarla in via straordinaria.
Se il Governo emana dei decreti legge deve presentarli al parlamento per la richiesta di conversione in legge ordinaria il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se le Camere sono sciolte, vengono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni.
Secondo l’articolo 64 della Costituzione, “ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti” in maniera indipendente e autonoma. Per tale ragione, non è sottoposto al vaglio di legittimità della Consulta se non per il formale rispetto dei requisiti di approvazione. In questo contesto, le giunte hanno un ruolo di consulenza tecnico-giuridica.
Una seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti: il numero legale è quindi 201 (quorum strutturale). Una delibera è valida se votata dalla maggioranza dei presenti (quorum funzionale). In questo caso non vengono contati gli astenuti (considerati "assenti"), calcolati invece ai fini del numero legale.
Gli organi parlamentari
Dopo il presidente della Repubblica e quello del Senato si trova il presidente della Camera dei deputati. Il suo ruolo è quello di presiedere l’assemblea, fa rispettare il regolamento e giudica l’ammissibilità di testi ed emendamenti presentati per il corretto svolgimento dei lavori.
L'Ufficio di presidenza è presieduto dalla terza carica dello Stato, composto da quattro vicepresidenti, tre questori, almeno otto deputati segretari e dal segretario generale. Ha competenza in materia di:
- Ricorsi sulla costituzione dei gruppi parlamentari e composizione delle Commissioni;
- Sanzioni ai deputati che turbino l'ordine delle sedute;
- Ripartizione dei rimborsi ai partiti per le spese elettorali;
- Deliberazione del bilancio annuale delle spese della Camera (poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea);
- Condizione dei deputati;
- Organizzazione dell'Amministrazione della Camera, stato giuridico ed economico del personale, amministrazione e contabilità, nomina del Segretario generale e attribuzione degli incarichi dirigenziali.
La Conferenza dei presidenti di gruppo è presieduta dal presidente della Camera e formata dai presidenti di tutti i gruppi Parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni, così che possa intervenire un proprio rappresentante. Inoltre, possono essere invitati i vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Se l’argomento è particolarmente importante da richiedere la loro presenza, straordinariamente possono essere convocati anche i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto.
Questo organo parlamentare viene convocato per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e predispone la programmazione dei lavori. Inoltre delibera su:
- Le richieste di urgenza relative a progetti di legge;
- Il termine richiesto dal Governo per la conclusione dell'esame in Assemblea di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica;
- La fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle relazioni delle Commissioni su progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea, qualora il Governo, senza indicarne il motivo, abbia omesso di fornire nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione.
Secondo l’orientamento politico i deputati si dividono in gruppi parlamentari, ma c’è anche un gruppo misto per tutti quelli che non riescono a formare uno di almeno 20 membri o che non si iscrivono a nessuna componente. I gruppi hanno un organo direttivo ed eleggono un presidente.
Le commissioni permanenti sono 14 così suddivise:
- Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell’Interno;
- Giustizia;
- Affari esteri e comunitari;
- Difesa;
- Bilancio, tesoro e programmazione;
- Finanze;
- Cultura, scienza e istruzione;
- Ambiente, territorio e lavori pubblici;
- Trasporti, poste e telecomunicazioni;
- Attività produttive, commercio e turismo,
- Lavoro pubblico e privato;
- Affari sociali;
- Agricoltura;
- Politiche dell’Unione europea.
Dopodiché ci sono due commissioni speciali: una esamina i disegni di legge di conversione, l’altra è un giurì d'onore che valuta la fondatezza delle accuse nel caso in cui un deputato si senta leso nella sua onorabilità durante una discussione parlamentare.
Le giunte per la Camera sono: per il regolamento, per le elezioni, per le autorizzazioni a procedere e per gli affari delle Comunità europee. Quelle per il Senato, invece, sono: per il regolamento, per le elezioni e le immunità parlamentari e per gli affari delle Comunità europee. Infine ce n’è una per la biblioteca e per l'archivio storico.
Il Comitato per la legislazione è un organo parlamentare presente solo alla Camera dei deputati che ha il compito di dare un parere sulla qualità del linguaggio giuridico di alcuni progetti di legge. La presidenza cambia ogni sei mesi, così da fare in modo che tutti e 10 i deputati che lo compongono possano presiederlo nell’arco della legislatura.
All’interno della Camera si possono formare anche le commissioni di inchiesta. Hanno la funzione di indagare su avvenimenti di particolare importanza per la vita dello Stato e, di norma, sono bicamerali. Alla fine presentano una relazione al Parlamento, che deciderà come intervenire.
Montecitorio gode dell’immunità, questa decade su esplicito consenso del presidente della Camera. Tuttavia le forze dell’ordine vi possono accedere disarmati. L’immunità si estende anche allo spazio tra l'ingresso principale e l'obelisco della piazza; la giurisdizione degli Assistenti Parlamentari, agli ordini dei deputati questori.