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Decreto accensione riscaldamento, taglio consumi: 1 grado e 15 giorni in meno di accensione dei termosifoni

Il ministro Cingolani ha firmato il decreto che contiene i provvedimenti per risparmiare sull'utilizzo del gas

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Giovedì 6 ottobre è stato firmato il decreto Mite per sforbiciare i consumi del gas. Il testo contiene dei provvedimenti che riguarderanno tutti gli italiani, al fine di ridurre le quantità di gas consumate. Le principali misure prevedono un’ora al giorno in meno di riscaldamento e la stagione accorciata di 15 giorni.

Altrimenti detto, i riscaldamenti si accendono otto giorni dopo il consueto e si disattivano sette giorni prima. Inoltre dovranno essere abbassati di un grado, con il fine di risparmiare nel complesso 2,7 miliardi di metri cubi di gas.  Conti alla mano, secondo le stime Enea, una famiglia risparmierà 179 euro.

Cingolani ha firmato il decreto

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, annuncia il Mite, “ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale“.

Decreto per risparmiare sul gas.Fonte foto: ANSA

“Il periodo di accensione degli impianti – prosegue il Mite – è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”.

Il nuovo schema degli orari e delle date di accensione dei riscaldamenti

Questo il nuovo schema di accensione dei riscaldamenti:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

Le aree della Zona F sono quelle che fanno parte dell’arco alpino. Ad esempio in tali zone rientrano città come Cuneo o Belluno. In zona A si collocano invece località quali Lampedusa e Porto Emedocle. Nel mezzo, le grandi città: Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella Zona B; Napoli, Imperia, Taranto e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, Aosta e L’Aquila nella E.

Flessibilità per i comuni e strutture esentate

Il provvedimento consente flessibilità ai Comuni: “In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

Non tutte le attività dovranno sottostare alle nuove norme: “Non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”.

Temperatura scende di un grado

Capitolo temperatura – Nel decreto si legge che “durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C”.

I valori di riferimento erano 18 gradi (con 2 di tolleranza) per le attività industriali e artigianali e 20 gradi (sempre con 2 di tolleranza) per gli altri edifici. Dunque ora ci si dovrà assestare su 17 e 19 gradi.

riscaldamento-decreto-2 Fonte foto: ANSA
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