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Perché Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo Ruby Ter: cosa dicono le motivazioni dei giudici

Silvio Berlusconi è stato assolto in primo grado nel processo Ruby Ter lo scorso 15 febbraio: il Tribunale di Milano ha pubblicato le motivazioni

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Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo Ruby Ter lo scorso 15 febbraio dalle accuse di corruzione giudiziaria e falsa testimonianza, così come tutti gli altri 28 imputati. Sono state rese note le motivazioni, 197 pagine depositate in tribunale in cui si scrive che il dibattimento non sarebbe sostanzialmente dovuto iniziare. Ecco il perché.

Omissione di garanzia

Nelle motivazioni dell’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter si parla di una “omissione di garanzia“.

Nei fatti, la Procura di Milano ha elencato nel Ruby ter, come prove del presunto accordo corruttivo tra l’ex premier Silvio Berlusconi e le cosiddette ‘olgettine’, “elementi che – in forma di indizi – erano già a disposizione dei collegi dei processi Ruby 1 e Ruby 2” e ciò “dimostra” ad avviso dei giudici del tribunale “che in quei processi quegli elementi potessero e dovessero determinare all’escussione delle imputate come indagate sostanziali”, rispetto alle quali non servono prove ma “sono sufficienti indizi del reato”.

ruby ter berlusconiFonte foto: ANSA
Karima El Marough, conosciuta processualmente come ‘Ruby’, in uno scatto dell’aprile 2013

In sostanza, le ragazze che avrebbero ricevuto soldi o altre utilità in cambio del silenzio non dovevano essere ascoltate come semplici testimoni, ma come ‘assistite’ e questo “avrebbe evitato un dispendio di attività processuale di fatto rivelatasi inutilizzabile e posto le legittime premesse per trarre le corrette conseguenze in tema di responsabilità”.

“Gli elementi per qualificare correttamente le odierne imputate erano negli atti a disposizione dell’autorità giudiziaria già prima che le medesime fossero chiamate a sedere sul banco dei ‘testimoni’. I due tribunali li valorizzarono nelle sentenze solo al fine di privare in concreto di valore probatorio le dichiarazioni rese, anche in considerazione della ritenuta falsità delle medesime” si aggiunge.

“Ma, all’evidenza, non si poteva certo aspettare che il soggetto asseritamente pagato per rendere dichiarazioni false rendesse queste ultime per dimostrare un’indebita interferenza con l’attività processuale di cui già c’erano indizi. Diversamente, come osservato, si finirebbe per realizzare l’obiettivo che le norme sull’incompatibilità a testimoniare intendono scongiurare: costringere taluno ad autoaccusarsi e incriminare il soggetto già impropriamente escusso come testimone per le dichiarazioni rese in una veste che non poteva legittimamente assumere”, concludono i giudici.

L’errore della Procura secondo il tribunale

Cosa significa? Che l'”omissione di garanzia”, ossia il fatto che le giovani ex ospiti di Arcore dovessero essere già indagate per “indizi” di corruzione presenti all’epoca dei processi Ruby e Ruby bis, e sentite come testi assistite da avvocati con possibilità di non rispondere, ha “irrimediabilmente pregiudicato l’operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale”, in pratica spazzando via le accuse del Ruby ter.

Quindi, se le 21 imputate “fossero state correttamente qualificate”, ossia indagate più di dieci anni fa, si sarebbero dovute sentire come testi assistite da avvocati e con la possibilità di rimanere in silenzio.

I termini per il ricorso dei pm

Con il deposito delle motivazioni della sentenza Ruby ter la Procura di Milano può iniziare a pensare al ricorso in appello contro le assoluzioni e i proscioglimenti emessi lo scorso febbraio dalla settima sezione penale del Tribunale per i 29 imputati, tra cui Silvio Berlusconi, accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza, riciclaggio e calunnia.

L’atto di impugnazione dovrà essere depositato entro 45 giorni.

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