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Perché il datore di lavoro può licenziare chi non si vaccina

Il datore di lavoro potrebbe licenziare chi non si vaccina: quali sono i casi e perché non serve una legge specifica

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Vaccino sì, vaccino no: da qualche giorno il dibattito sull’obbligatorietà vaccinale ha registrato posizioni da parte di esperti e non. Addirittura volti dello spettacolo sono scesi in campo per l’una o per l’altra squadra. A parte lo scontro dialettico, però, il ruolo del vaccino potrebbe essere decisivo non solo in questa fase, ma anche nella prossima, quella del ritorno alla progressiva normalità.

Si parla tantissimo del passaporto sanitario digitale per salire sugli aerei o accedere a impianti sportivi, ma la non vaccinazione potrebbe essere, di fatto, un motivo di licenziamento. Lo ha spiegato il giurista Pietro Ichino, intervistato al Corriere della Sera.

Covid, il datore di lavoro può licenziare chi non si vaccina: parla l’esperto

Secondo Pietro Ichino, giurista, rendere il vaccino obbligatorio è giuridicamente è possibile: “Non solo si può – ha spiegato -, ma in molte situazioni è previsto“.

L’articolo 2087 del codice civile, infatti, obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere.

Ciò significa che il datore di lavoro non solo può, “ma deve imporlo. Ovviamente se è ragionevole. In questo momento non lo sarebbe, perché non è ancora possibile vaccinarsi. Ma, via via che la vaccinazione sarà ottenibile per determinate categorie — per esempio i medici e gli infermieri — diventerà ragionevole imporre questa misura, finché l’epidemia di Covid sarà in corso”.

Comunque, a detta di Ichino, “chiunque potrà rifiutare la vaccinazione; ma se questo metterà a rischio la salute di altre persone, il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro“.

Si rischierebbe quindi il licenziamento per giusta causa, dato che “la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fronte alla protezione della salute altrui”.

Una misura che si può imporre come si può imporre a chi guida “di non bere troppo alcol“.

Vaccino obbligatorio, cosa dice la Costituzione

C’è poi l’articolo 32 della Costituzione, che sancisce “il diritto di protezione della salute di tutti” e “prevede la libertà di scelta e di rifiuto della terapia”.

Secondo Ichino, però, “quando la scelta di non curarsi determina un pericolo per la salute altrui, prevale la tutela di questa. Se sono un eremita sono liberissimo di non curarmi e non vaccinarmi. Se rischio di contagiare familiari, colleghi o vicini di posto in treno, no: lo Stato può vietarmi questo comportamento”.

Pertanto, finché c’è un rischio di contagio, “il datore di lavoro può condizionare la prosecuzione del rapporto alla vaccinazione. E altrettanto possono fare le compagnie aeree, i titolari di ristoranti, o di supermercati”.

Non serve una legge ad hoc, “per imporlo in azienda basta l’articolo 2087 del codice civile. Ma anche su ristoratori e trasportatori grava già oggi un obbligo analogo di garantire salute e sicurezza”.

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