Varese: violentò ragazza che si uccise, ex suora in carcere
La Cassazione ha respinto il ricorso, la condanna è definitiva. La vittima si suicidò nel 2011
È definitiva la condanna a 3 anni e 6 mesi per violenza sessuale per Maria Angela Farè, ex suora che abusò di Eva Sacconago, una ragazza di Busto Arsizio (Varese) che si suicidò a 26 anni, nel 2011. L’Ansa riferisce che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa rendendo definitiva la pena.
La famiglia della 26enne era parte civile, assistita dall’avvocato Tiberio Massironi. Stando agli atti del processo, la ragazza aveva subito le ‘attenzioni’ dell’imputata, che apparteneva alle Figlie di Maria Ausiliatrice, già quando era minorenne, per poi instaurare con lei una relazione, fino al 2011.
La giovane era stata violentata dalla suora proprio poche settimane prima del suicidio. Dopo la morte della giovane, Farè era stata accusata di violenza sessuale, stalking e violenza privata.
Nel marzo di quest’anno la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale, ritenendo l’ex religiosa civilmente responsabile anche per stalking (deve risarcire i genitori della ragazza con 50mila euro).
L’ex suora, hanno scritto i giudici, ha tenuto “condotte persecutorie” nei confronti della vittima, che si sono manifestate con messaggi “deliranti e ossessivi” che hanno provocato nella ragazza “uno stato di ansia e di timore per il proprio futuro” e che erano espressione della “totale perdita di controllo della suora e di una gelosia ingravescente, sconnessa e pericolosa”.
La sentenza di secondo grado parla anche di “ininterrotti tentativi di chiamarla anche di notte” e poi delle “violenze sessuali vere e proprie del 2010-2011”. Comportamenti “che avrebbero minato la stabilità psichica di chiunque”.
La terza sezione della Cassazione ha ora rigettato il ricorso dell’imputata e respinto anche quello presentato dalla parte civile e dalla Procura generale che chiedevano la condanna anche per altri fatti.
Farè deve andare in carcere perché il reato è ostativo alla sospensione dell’esecuzione della pena per la richiesta di misure alternative. Per questo genere di reati i benefici possono essere concessi solo a seguito di un periodo di osservazione scientifica della personalità per almeno un anno.