Costo mascherine Ffp2, ok al prezzo calmierato: quanto costeranno e dove comprarle
Via libera al prezzo calmierato delle mascherine Ffp2: quanto costeranno questi particolari dispositivi di protezione e dove comprarli a costo ridotto
Con l’introduzione dell’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 in diverse situazioni quotidiane, allo scopo di frenare la diffusione del coronavirus, si è avvertita la necessità di introdurre un prezzo calmierato per questo particolare dispositivo di protezione. L’accordo sul costo delle Ffp2 è stato raggiunto.
Prezzo calmierato mascherine Ffp2: quanto costeranno
La Struttura Commissariale e le Associazioni di categoria hanno raggiunto l’intesa per la vendita in farmacia di mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una.
L’accordo, come riporta il ‘Corriere della Sera’, verrà siglato a breve. Le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.
Prezzo calmierato mascherine Ffp2: cosa dice il nuovo decreto Covid
Nella giornata del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo decreto Covid, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 dicembre.
Nel testo, a proposito delle mascherine Ffp2, si precisava che “il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati”.
La decisione è stata presa per “assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 a prezzi contenuti. Il Governo monitora, attraverso relazioni del Commissario, l’andamento dei prezzi delle mascherine Ffp2”.
Quando è obbligatorio usare le mascherine Ffp2
In Italia, le mascherine Ffp2 sono attualmente obbligatorie nei seguenti casi:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati.
- Per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.
- Per l’accesso e l’uso di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni utilizzati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie se utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.
- Per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al Covid e che, sulla base della nuova normativa in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto al regime di autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.