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Condannata Teresa Bellanova: l'ex ministra e sindacalista aveva un collaboratore con contratto non in regola

Addetto stampa non assunto, l'ex ministra Teresa Bellanova e il Pd di Lecce condannati dalla Corte d'Appello a risarcirlo

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Guai per la viceministra delle Infrastrutture Teresa Bellanova: la Corte di Appello di Lecce ha condannato l’ex ministra delle Politiche agricole e il Pd provinciale di Lecce per aver impiegato per oltre tre anni un addetto stampa senza averlo mai assunto come dipendente.

La vicenda: addetto stampa non in regola

La vicenda risale al periodo tra il 2010 e il 2013, quando l’ex sindacalista Teresa Bellanova era una parlamentare del Partito Democratico. L’attuale viceministra delle Infrastrutture aveva presso i locali del Pd provinciale di Lecce la propria segreteria personale.

E si avvaleva del lavoro di Maurizio Pascali, all’epoca studente universitario, come addetto stampa, con contratto co.co.co e a partita iva per 1.200 euro lordi al mese.

Perché Teresa Bellanova è stata condannata

Teresa Bellanova è stata condannata dalla Corte d’Appello di Lecce a risarcire il suo ex addetto stampa per non averlo mai assunto come dipendente, ma considerando la sua collaborazione come autonoma.

Ribaltando la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di Pascali, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto che Bellanova e il Pd leccese hanno usufruito del lavoro dell’addetto stampa con un contratto che non corrispondeva alle mansioni svolte.

Condannata Teresa Bellanova: l'ex ministra e sindacalista aveva un collaboratore con contratto non in regola

Per i giudici di fatto l’addetto stampa era un dipendente del partito. La Corte d’Appello ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e condannato Bellanova e il partito a risarcire il lavoratore e a pagare le spese processuali.

Il  Pd provinciale e Bellanova dovranno pagare oltre 50 mila euro a Maurizio Pascali: 43 mila il partito e 6.700 l’ex sindacalista.

Il commento di Teresa Bellanova

La viceministra Teresa Bellanova ha affidato ad una nota il commento alla sentenza della Corte d’Appello di Lecce: “Nel primo grado di giudizio innanzi al Tribunale le richieste del ricorrente erano state totalmente rigettate dal Giudice, il quale aveva ritenuto che la prestazione di lavoro oggetto della controversia fosse completamente autonoma”.

“Successivamente – continua la nota – la sentenza della Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto di qualificare la stessa prestazione come collaborazione coordinata e continuativa che, come è noto, è, comunque, un rapporto di lavoro autonomo, escludendo, dunque, la natura subordinata del rapporto”.

“In virtù di questa valutazione discrezionale, che i miei legali ritengono del tutto infondata e che sarà, pertanto, oggetto di impugnazione in Cassazione, sono stati applicati gli effetti della cosiddetta legge Biagi secondo cui, in mancanza del ‘progetto’ (previsto, appunto, per le collaborazioni coordinate e continuative), al collaboratore è riconosciuta la medesima retribuzione del lavoratore subordinato”.

Teresa Bellanova Fonte foto: ANSA
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