Legge elettorale, la Cdl torna al proporzionale
Tre soglie di sbarramento; al Senato premio di coalizione regionale. No alle preferenze, ci saranno liste bloccate

Ecco le principali novità introdotte dalla legge elettorale di stampo proporzionalista voluta dal governo di Silvio Berlusconi.
PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA - Per quanto riguarda l'elezione della Camera il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali (27). Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza. Il premio equivale ai seggi necessari per raggiungere quota 340. All'opposizione restano 277 seggi. Mentre un altro seggio è riservato al collegio unico della Valle d'Aosta. Se la coalizione vincente ha ottenuto di per sé più di 340 seggi li mantiene tutti. Il Senato invece è eletto su base regionale. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione
di un premio di coalizione regionale.
TRE SOGLIE DI SBARRAMENTO - Il nuovo sistema elettorale introduce per l'elezione della Camera tre soglie di sbarramento che partiti e coalizioni devono superare per accedere al riparto dei seggi. Per la coalizione lo sbarramento è al 10%, per i partiti non coalizzati al 4% e per quelli coalizzati al 2%. Partecipa al riparto dei seggi anche la lista collegata che abbia ottenuto il migliore risultato tra quelle che non hanno superato il 2%. Tre le soglie anche per il Senato: il 20% per le coalizioni, l'8% per le liste non collegate, il 3% per quelle collegate.
MINORANZE LINGUISTICHE - Nell'ambito dell'elezione della Camera la nuova legge stabilisce uno sbarramento del 20% per le liste, rappresentanti una minoranza linguistica, che siano collegate con una coalizione; mentre per le liste non collegate lo sbarramento è al 4%.
INDICAZIONE CAPO COALIZIONE - I partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al presidente della repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione.
LISTE BLOCCATE - Le liste elettorali sono bloccate. Ognuna di esse è composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. I seggi vengono assegnati in base all'ordine di precedenza nella lista. Viene tolta la norma che impediva ad un candidato di presentarsi in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni.
SCHEDA E MAXI SIMBOLI - L'elettore ha a disposizione una scheda (una per la Camera e una per il Senato) con il simbolo di ogni partito. Sulla scheda non compaiono i nomi dei candidati. I contrassegni dei partiti coalizzati tra loro sono disposti in verticale su un'unica colonna. I simboli saranno più grandi: tre centimetri di diametro. Inserita anche la norma contro le liste 'patacca', ovvero contro quelle liste che per diciture o simboli possono essere confuse con quelle già esistenti.
NORMA 'SALVA-MUSSOLINI' - La nuova legge esenta dalla raccolta delle firme i partiti già costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere ma anche quelli collegati ad almeno due di tali partiti e con almeno un seggio all'europarlamento (è il caso, per esempio, di Alternativa Sociale di Alessandra Mussolini). Saranno esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni anche i partiti che rappresentano minoranze linguistiche purché abbiano ottenuto almeno un seggio alle precedenti elezioni.














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