Cassazione, chi diffonde notizie sulla salute dei vip rischia il carcere
I giudici di legittimità con una nuova sentenza vietano ai giornalisti di violare la privacy di tutte le persone, compresi i personaggi televisivi e i loro familiari
Pubblicato il 18/04/08 in Cronaca|
Il caso nasce dalla denuncia per diffamazione a mezzo stampa presentata dal conduttore Paolo Bonolis nei confronti di un settimanale che aveva divulgato notizie sullo stato di salute di suo figlio. Il direttore e il giornalista chiamati in giudizio erano stati condannati in primo grado rispettivamente a sei mesi di reclusione e un anno di libertà controllata (pena che sostituiva la condanna a sei mesi) per aver violato la legge sulla privacy avendo pubblicato notizie sulla salute del minore senza nemmeno il consenso dei genitori. In appello furono però assolti con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Per i giudici di merito nei confronti dei giornalisti che violano la privacy “non si applica la tutela penale prevista per il trattamento illecito dei dati, ma, unicamente, una tutela in sede disciplinare, innanzi al Consiglio dell'Ordine”.
La terza sezione penale della Cassazione, con sentenza 16145, ha però chiarito anche in base alla giurisprudenza comunitaria che esiste “tutela rigida ed incompressibile dei dati personali relativi alla salute” per cui “i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi”.
“Il giornalista - quando divulga dati sensibili - potrà “andare esente dal consenso dell'interessato solo se il trattamento oltre che essere effettuato per il perseguimento di finalità giornalistiche, rispetti i limiti del diritto di cronaca e quello dell’essenzialità dell'informazione”. Esiste solo un documento – hanno ricordato gli “ermellini” - sottoscritto dal Garante della privacy e dai giornalisti che suggerisce l'uso di “particolari cautele” quando, ad esempio, si rivelino le condizioni di salute di un politico “ove ciò sia necessario per informare la collettività sulla possibilità del politico di continuare a svolgere il proprio incarico”.
L’interpretazione di fonti normative di diritto nazionale, come il codice deontologico per la stampa, “deve essere effettuata in modo il più possibile conforme al diritto comunitario” e i giudici nazionali “hanno l’obbligo di verificare la compatibilità delle norme interne con il diritto comunitario, indipendentemente dal fatto che la parte le abbia invocate”. Pertanto non si può condividere – ha concluso la Cassazione – “l'approdo ermeneutico della Corte di Appello di Milano che di fatto ha sottratto l'intera categoria dei giornalisti ad una norme incriminatrice di portata generale”.
Insomma, sulla salute dei vip e delle loro famiglie deve vigere la massima riservatezza. Se la sentenza venisse intesa nella sua accezione più ampia, arrivando a contemplare anche chirurgia estetica e fughe nelle cliniche di disintossicazione, per i giornalisti di gossip sarebbero tempi davvero duri.



















